Prestazioni Contrattuali

Le prestazioni sono soggette a variazioni in caso di accordi sindacali.

Il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro ordinarie contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

Gli importi della percentuale vanno accantonati, da parte delle imprese, presso la Cassa Edile al netto delle ritenute di legge.

La percentuale complessiva va imputata per :

  • l’8,50% al trattamento economico per ferie;
  • il 10% alla gratifica natalizia.

In caso di malattia, infortunio o malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio non in prova, entro i limiti della conservazione del posto prevista dal C.C.N.L., un trattamento economico ad integrazione di quanto corrisposto dagli istituti previdenziali (INPS, INAIL).

L’integrazione di malattia, infortunio o malattia professionale, viene erogata dall’impresa direttamente ai lavoratori.

Successivamente, le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile, che per il lavoratore assente versano gli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto ad una quota di rimborso di quanto anticipato al lavoratore, che copre gran parte del trattamento economico a carico dell’impresa medesima.

Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, spettano all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nei limiti della conservazione del posto.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia o infortunio l’impresa è tenuta, sempre entro i limiti della conservazione del posto, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale come qui di seguito indicato:

MALATTIA
Arrotondamento
Lordo (dal 1.1.2000)
Arrotondamento
Netto (dal 1.1.2000)
Intero periodo
18,50% 14,20%
INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
Arrotondamento
Lordo (dal 1.1.2000)
Arrotondamento
Netto (dal 1.1.2000)
Primi 3 giorni 18,50% 14,20%
Dal 4° al 90° giorno 7,40% 5,70%
Oltre il 90° giorno 4,60% 3,60%

L’introduzione di tale istituto ha regolamentato gli scatti di anzianità per gli operai edili che, altrimenti, sarebbero rimasti penalizzati a causa delle particolari caratteristiche produttive del settore delle costruzioni, che spesso non consentono la costituzione di un duraturo rapporto con lo stesso datore di lavoro ma producono, invece, una forte mobilità interaziendale.

A.P.E.

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale. Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al C.C.N.L.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’A.P.E. si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico per le festività.

SCARICA LE TABELLE APE 2000-2008

Sussidio A.P.E. – Allegato C, paragrafo 4

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.

ACCORDO NAZIONALE DELL’ 11 GIUGNO 1997

La prestazione per Ape straordinaria è cessata definitivamente con gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2003, parallelamente all’avvio della previdenza complementare (PREVEDI).

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