L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni alle Stazioni appaltanti precisando gli elementi essenziali della normativa applicabile.
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce che nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione.
Il comma 1 dell’articolo 11 dispone, come previsione generale, l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
Si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018. Pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).

Si rimanda, per approfondimenti, alla circolare CNCE 902/2026 con allegata delibera del Presidente dell’ANAC del 10/2/2026.