DOMANDE E RISPOSTE
1) Sono un lavoratore edile interessato al Fondo PREVEDI: cosa devo fare per iscrivermi?
2) Sono un lavoratore prossimo alla pensione: che convenienza ho ad iscrivermi a PREVEDI?
3) Se ho già una polizza vita, ho ancora diritto alle detrazioni fiscali?
5) Se la mia azienda non versa i contributi ad PREVEDI, cosa succede?
6) Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate regolarmente a PREVEDI?
7) In caso di modificazioni del mio rapporto di lavoro cosa succede?
8) In caso di decesso durante l’attività lavorativa cosa succede?
10) Se volessi smettere di pagare la mia quota, posso farlo?
11) In caso di cessazione dell’attività lavorativa, cosa succede?
12) In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare o trasferire la mia posizione individuale?
13) Che differenza c'è tra un Fondo "aperto" e un Fondo "chiuso"?
15) E’ il sindacato che gestisce PREVEDI?
16) La pensione erogata da PREVEDI è rivalutabile?
17) Cosa s’intende per lavoratori di prima occupazione?
18) Che garanzie ho, associandomi a PREVEDI?
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1) Sono un lavoratore edile interessato al Fondo PREVEDI: cosa devo fare per iscrivermi?
Per iscriversi, è sufficiente compilare la domanda di adesione allegata alla scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e firmarla, consegnandola all’Azienda, alla Cassa Edile oppure ad una delle Organizzazioni sindacali di categoria.
L’Azienda dovrà compilare, timbrare e firmare la parte di propria competenza, rilasciandone una copia al lavoratore e trattenendone una presso di sé, e spedire tempestivamente l’originale alla Cassa Edile.
La domanda di adesione può essere richiesta alla propria azienda, alle RSU, ai sindacati FENEAL-UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, alla Cassa Edile, oppure direttamente al Fondo PREVEDI.
La quota di iscrizione è di Euro 4,13 "una tantum", e verrà trattenuta dalla busta paga del mese successivo a quello in cui si effettua l’adesione oppure, sulla base di accordi sindacali nazionali, verrà pagata dalla Cassa Edile.
Nel momento in cui aderisce, il lavoratore acquisisce la qualifica di socio. (vai alle domande)
2) Sono un lavoratore prossimo alla pensione: che convenienza ho ad iscrivermi a PREVEDI?
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a PREVEDI, in quanto possono usufruire del contributo versato anche dall’azienda, che altrimenti andrebbe perso.
Se mancano meno di 10 anni al pensionamento, il lavoratore socio riscuoterà l’intera somma in un’unica soluzione, invece della vera e propria pensione complementare. Riceverà quindi i contributi versati da lui stesso e dall’azienda, oltre a quelli derivanti dal TFR, compresi gli interessi maturati.
Inoltre, sulla parte di contribuzione a suo carico, usufruisce delle deduzioni fiscali, pari all’aliquota marginale di riferimento del suo reddito IRPEF. (vai alle domande)
3) Se ho già una polizza vita, ho ancora diritto alle detrazioni fiscali?
Con il D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, le normative in materia fiscale sono state completamente riscritte: oggi il lavoratore ha un doppio beneficio fiscale sia per quanto riguarda i suoi versamenti a PREVEDI, sia per la previdenza individuale attraverso le polizze vita.
In base alla nuova normativa il contributo a PREVEDI non concorre a formare reddito imponibile: in pratica l’intera somma versata dal socio non viene assoggettata a tassazione, dando luogo ad un risparmio fiscale pari alla massima aliquota IRPEF applicabile al suo scaglione di reddito.
Il versamento (comprendendo anche la quota azienda) però non deve superare:
· 5164,57 € all'anno
· il 12% del reddito
· il doppio della quota TFR versata al Fondo
Le polizze assicurative (purché stipulate prima del 31.12.2000) usufruiscono della detrazione del 19%, calcolata sul premio pagato, con il massimale di 1291 € .
Quindi le due possibilità sono utilizzabili contemporaneamente, fermi restando i rispettivi limiti massimi. (vai alle domande)
4) Quando io verserò (tutto o in parte) il mio TFR a PREVEDI, avrò ancora diritto ad usufruire dell’anticipazione prevista?
Il socio conserva il diritto all’anticipazione del TFR.
Attualmente, se il TFR è lasciato in azienda, l’anticipazione può essere richiesta nei limiti della quota gestita dalla sua azienda ed in base alle condizioni di legge (L.297/82):
almeno 8 anni di anzianità in azienda;
acquisto della prima casa o spese mediche particolari;
max 70% dell’importo TFR maturato;
max 10% degli aventi diritto e 4% del totale dei dipendenti.
Il socio di PREVEDI potrà ottenere dal Fondo l’anticipazione relativa a tutto il TFR versato come contribuzione, comprese le relative rivalutazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto ed avendo maturato il requisito di almeno 8 anni di iscrizione e per l’acquisto della prima casa o per spese mediche particolari.
Il Consiglio di Amministrazione di PREVEDI dovrà determinare l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni erogabili, compatibilmente con l’equilibrio e la stabilità finanziaria generale di PREVEDI .
Il socio che, invece, versa tutto il TFR a PREVEDI, avrà diritto ad ottenere l'anticipazione soltanto da parte di PREVEDI, poiché il suo TFR non maturerà più presso l’azienda.
Da maggio 1999, con il collegato fiscale alla legge finanziaria, l’anticipazione è estesa con le stesse modalità e criteri a tutta la contribuzione versata (sia dal lavoratore che dall’azienda) e non soltanto al TFR. (vai alle domande)
5) Se la mia azienda non versa i contributi a PREVEDI, cosa succede?
In caso di mancato o ritardato versamento a PREVEDI, le Aziende sono tenute:
al versamento della contribuzione dovuta;
al versamento, in favore di PREVEDI, degli interessi di mora e delle altre sanzioni previste dal Consiglio di Amministrazione.
Va comunque ricordato che l’obbligo di versamento da parte delle Aziende deriva dal CCNL e dalla Legge 124/93, pertanto si può considerare una componente della retribuzione a tutti gli effetti; è presumibile quindi che per la sua riscossione si possa procedere celermente, ricorrendo al tribunale del lavoro.
Il contributo dell’azienda è un credito privilegiato, per cui –anche in caso di fallimento dell’azienda– deve venire pagato prima degli altri crediti.
Al di là di questo, il sistema di controlli interni di PREVEDI assicura una tempestiva verifica dei versamenti, consentendo di intervenire rapidamente in caso di ritardi o altre inadempienze, in modo da evitare il protrarsi di situazioni critiche. (vai alle domande)
6) Chi controlla che le somme trattenute siano esatte e vengano versate regolarmente a PREVEDI?
I contributi vengono calcolati e prelevati in busta paga, per la parte che riguarda il contributo del socio, con cadenza mensile; le somme relative vengono versate mensilmente alla Cassa Edile che provvede ad inviarli a PREVEDI con cadenza trimestrale.
Il controllo si articola su vari livelli:
il socio, ogni mese, controlla che il contributo a suo carico sia calcolato correttamente;
la Cassa Edile controlla che i versamenti siano fatti regolarmente e nella misura prevista;
PREVEDI, ogni trimestre, controlla che tutti i versamenti che riceve dalla Cassa Edile siano esatti (associato, importo dei contributi, azienda di appartenenza ecc.);
gli organi di PREVEDI (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori) verificano periodicamente che tutti i controlli amministrativi siano regolari e che non ci siano ritardi od omissioni;
il socio, una volta all’anno, riceve una certificazione della propria posizione, che, insieme ad altre informazioni, contiene il riepilogo dei versamenti dell’anno. Il socio, inoltre, potrà in un prossimo futuro, verificare anche via internet la propria posizione contributiva. (vai alle domande)
7) In caso di modificazioni del mio rapporto di lavoro cosa succede?
Nel caso in cui vi siano modifiche del rapporto di lavoro -a seguito di interventi di cassa integrazione ordinaria o speciale, part-time, maternità- il rapporto con PREVEDI resta immutato, mentre cambia l’ammontare dei versamenti, che sono proporzionali alla retribuzione annua.
Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione a PREVEDI. In questo caso, l’associato a PREVEDI ha due possibilità:
può riscattare l’intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro;
può restare iscritto a PREVEDI e decidere in seguito se riaccendere la posizione contributiva (assunzione da parte di altra impresa edile), trasferire la propria posizione ad un altro Fondo chiuso (lavoro presso altro settore) o altro Fondo aperto ovvero presso Piano Pensionistico Individuale, oppure riscattare l’intera posizione, incassando il capitale maturato. (vai alle domande)
8) In caso di decesso durante l’attività lavorativa cosa succede?
Se il socio iscritto a PREVEDI muore mentre è ancora in attività o, in ogni caso, prima di aver maturato il diritto a riscuotere le prestazioni di PREVEDI, la posizione individuale dello stesso è liquidata agli aventi diritto stabiliti dalla legge: il coniuge, i figli o i genitori se già conviventi e a carico dell’iscritto, oppure in mancanza di questi ad altri beneficiari eventualmente designati dal socio stesso.
L’ammontare della liquidazione è pari al capitale accantonato con le relative rivalutazioni. Indennizzi più elevati in caso di morte o di invalidità potrebbero essere previsti in futuro, qualora PREVEDI stipulasse coperture assicurative accessorie. (vai alle domande)
9) Se non mi iscrivo a PREVEDI, ho diritto a ricevere direttamente in busta paga il contributo destinato alla previdenza complementare?
NO.
L’obbligo del versamento dei contributi stabiliti per la previdenza complementare è assunto dalle Aziende solo nei confronti dei soci di PREVEDI, cioè dei lavoratori che si iscrivono al Fondo.
Pertanto le corrispondenti contribuzioni non saranno dovute, né potranno essere convertite in trattamenti sostitutivi o alternativi, anche di diversa natura, collettivi o individuali, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di soci di PREVEDI, ovvero la perdano successivamente. (vai alle domande)
10) Se volessi smettere di pagare la mia quota, potrei farlo?
PREVEDI concede la possibilità di sospendere la contribuzione, considerato che il rapporto associativo avrà una durata abbastanza lunga e che, di conseguenza, le condizioni dei singoli iscritti potrebbero variare anche più volte e in modo considerevole.
Il socio iscritto ad PREVEDI da almeno 3 anni, ha la facoltà -esercitabile una sola volta- di sospendere i versamenti, previa comunicazione scritta ad PREVEDI.
Durante il periodo di sospensione si interrompe anche il versamento del contributo da parte dell’azienda.
Il socio potrà, in seguito, riattivare i versamenti. (vai alle domande)
11) In caso di cessazione dell’attività lavorativa, cosa succede?
Il socio che, per qualsiasi motivo, interrompe il rapporto di lavoro prima del pensionamento può:
riscattare la propria posizione, ottenendo la liquidazione del capitale accantonato sino a quel momento con le relative rivalutazioni;
trasferire la propria posizione ad un altro Fondo pensione contrattuale, nel caso in cui entri a far parte di un’altra categoria che ha un analogo Fondo pensione;
trasferire la propria posizione presso un Fondo aperto o altra forma pensionistica;
mantenere la posizione, senza versamenti, scegliendo in un secondo momento se riscattare la posizione o trasferirla ad un altro Fondo;
riattivare i contributi nel caso di assunzione da parte di altra impresa che applica i Contratti di lavoro dell’edilizia (industria o artigianato). (vai alle domande)
12) In costanza del rapporto di lavoro posso riscattare o trasferire la mia posizione individuale?
Il riscatto in costanza del rapporto di lavoro non è possibile.
Il socio avrà diritto a questa opzione solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o al momento del pensionamento di vecchiaia o anzianità senza aver già maturato, rispettivamente, 10 o 15 anni di iscrizione ad PREVEDI.
Il trasferimento ad altro Fondo è possibile, dopo 5 anni di iscrizione a PREVEDI, nei seguenti casi:
passaggio ad altro Fondo pensione chiuso, che preveda questa possibilità;
passaggio ad un Fondo pensione aperto o ad altra forma pensionistica prevista. (vai alle domande)
13) Che differenza c'è tra un Fondo "aperto" e un Fondo "chiuso"?
PREVEDI è un Fondo chiuso.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, si parla di Fondo chiuso quando il Fondo deriva da CCNL e da protocolli o accordi istitutivi tra lavoratori e Aziende, e quindi si rivolge ad una platea di lavoratori ben definita, escludendo la partecipazione degli altri soggetti. Nel Fondo chiuso, le parti stabiliscono le contribuzioni a carico dei soggetti interessati (aziende e lavoratori) e fissano le norme che regoleranno la vita del Fondo.
L’adesione resta volontaria e individuale.
Inoltre, in un Fondo chiuso come è PREVEDI, i lavoratori sceglieranno i propri amministratori attraverso il sistema elettivo del Fondo.
Il Fondo aperto, invece, è uno strumento promosso da gestori professionali abilitati dalla legge (banche, assicurazioni, SIM e società di gestione di Fondi comuni di investimento), che si rivolge (è "aperto") a tutti e, in particolare, a quelle categorie che non hanno la possibilità di aderire a un Fondo chiuso: commercianti, artigiani, liberi professionisti e lavoratori dipendenti che non hanno un contratto che lo prevede. (vai alle domande)
14) Sono un lavoratore giovane: che convenienza ho ad iscrivermi a PREVEDI, destinando tutto l’accantonamento del TFR al Fondo?
La riforma della previdenza pubblica, introdotta dalla L.335/95, ha ridotto notevolmente le prestazioni pensionistiche destinate ai lavoratori più giovani, quindi il legislatore ha cercato di riequilibrare la situazione, consentendo loro di destinare alla previdenza complementare tutto il TFR maturando.
Tuttavia, l’integrale destinazione del TFR a PREVEDI significa, di fatto, la scomparsa di questo istituto, di cui viene mantenuta traccia con la possibilità di ritirare parte della prestazione in forma di capitale e non di rendita.
A parte queste considerazioni, se guardiamo al passato, il rendimento del TFR accantonato in azienda è risultato costantemente inferiore ai rendimenti dei titoli di Stato. La differenza si è ridotta solo ora, in periodi di bassa inflazione.
Da un punto di vista finanziario, tenuto conto che il versamento del TFR a PREVEDI è destinato a rimanere investito per un lungo periodo (20/35 anni) e che una gestione professionale del patrimonio di PREVEDI dovrebbe essere in grado di fornire, in media, risultati migliori di un rendimento fissato per legge, si può ipotizzare che la parte di prestazioni, liquidabile come capitale al momento del pensionamento, sia sostanzialmente equiparabile al TFR maturato in azienda. Il tutto conservando un buon livello di copertura derivante dalla rendita. (vai alle domande)
15) E’ il sindacato che gestisce PREVEDI?
NO.
La legge che istituisce i Fondi pensione stabilisce chiaramente il ruolo dei vari soggetti interessati alla previdenza complementare:
nel momento dell’avvio di PREVEDI, attraverso la contrattazione, le parti sociali
il sindacato avrà un ruolo diretto e fondamentale nel rapporto con i lavoratori, sia nella fase di adesione, che durante la vita di PREVEDI. (vai alle domande)
16) La pensione erogata da PREVEDI è rivalutabile?
SI.
Il socio che ha maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, al momento della cessazione dell’attività lavorativa può optare, per l’erogazione di quanto accantonato, tutto in rendita vitalizia (=pensione complementare), oppure può richiedere che una quota -pari al massimo al 50%- gli venga liquidata sotto forma di capitale.
La rendita vitalizia verrà erogata secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata tra PREVEDI ed una Compagnia di assicurazione secondo i criteri ed i calcoli attuariali applicati anche dall’INPS e dalle Assicurazioni Private; la pensione complementare erogata da PREVEDI verrà rivalutata, di anno in anno, in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della Compagnia cui è stata affidata l’erogazione della rendita.
Naturalmente il socio potrà optare per una rendita reversibile; in questo caso le prestazioni erogate dipenderanno anche dalle caratteristiche (età, sesso ecc.) del secondo percettore della rendita.
Inoltre, il lavoratore associato ha diritto a percepire sotto forma di capitale quanto maturato, a condizione che l’importo annuo della prestazione pensionistica complementare di cui ha diritto sia inferiore dell’assegno sociale. (vai alle domande)
17) Cosa s’intende per lavoratori di prima occupazione?
Sono i lavoratori assunti in qualsiasi settore produttivo, e non soltanto in quelli interessati a PREVEDI, dopo l’entrata in vigore della legge istitutiva dei Fondi pensione (L. 124/93), quindi dopo il 28 aprile 1993.
Quindi tutti i lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non avevano una posizione INPS aperta, sono considerati di prima occupazione.
La legge prevede che per i lavoratori di prima occupazione iscritti a PREVEDI, tutto il TFR maturando venga versato al Fondo.
Il TFR già accantonato resta presso l’azienda, come per gli altri lavoratori. (vai alle domande)
18) Che garanzie ho, associandomi a PREVEDI?
In generale, per il sistema dei Fondi pensione non è previsto un Fondo di garanzia o qualcosa di equivalente.
Questa è una chiara scelta, fatta a monte dal legislatore, il quale ha preferito optare per un sistema di controlli incrociati e preventivi, ugualmente efficace, ma sicuramente più lungimirante e teso a responsabilizzare al massimo tutti i vari attori.
Infatti, tutta l’attività dei Fondi pensione è soggetta a controlli preventivi; su ogni atto di una certa rilevanza intervengono più soggetti –interni ed esterni al Fondo– con compiti di controllo reciproco.
Inoltre, vengono periodicamente inviati agli Organi di Vigilanza rapporti sull’attività di ogni Fondo.
Infine, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori vengono eletti dai soci delegati, in rappresentanza dei lavoratori, e sono responsabili civilmente e penalmente del loro operato. (vai alle domande)
19) Sono un lavoratore assunto successivamente al 28 aprile 1993, quindi la quota di TFR che verrebbe accantonata presso il PREVEDI sarebbe del 100%: ma questa percentuale da quando sarebbe accantonata?
La quota di TFR da destinare ad PREVEDI decorrerà dallo stesso momento in cui inizieranno le contribuzioni derivanti dall’1% del salario. (vai alle domande)
20) La percentuale di contribuzione dell’1% a mio carico può essere aumentata? Qual è il limite massimo? L’eventuale aumento (o diminuzione) può essere fatta in qualsiasi momento? Qual è la procedura da seguire per tale richiesta?
Naturalmente sì, nei limiti della deducibilità fiscale, al disopra della quale non ci sarebbe più convenienza. Tali limiti sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le procedure sulle modalità ed i tempi di contribuzione aggiuntiva. (vai alle domande)
21) Nel momento in cui verrà deciso il piano di investimento, PREVEDI darà una garanzia minima di rendimento (almeno pari a quella del TFR)? In caso contrario, avrei almeno la garanzia di rientrare in possesso di quanto versato?
Anche in questo caso, sarà il Consiglio di Amministrazione definitivo di PREVEDI a stabilire, sentiti gli esperti di cui si avvale, quale sarà il metodo migliore per garantire, a parità di costi, i risultati più soddisfacenti per i soci.
E va considerato che maggiori garanzie di rendimento si chiedono, maggiori saranno i costi da sostenere.
In ogni caso, nei primi 2-3 anni di vita del Fondo si faranno investimenti prudenziali, che non potranno garantire rendimenti altissimi, ma che renderanno sicuri gli investimenti. In seguito, ogni socio potrà decidere sulla linea di investimento, tra quelle proposte dal Fondo, quella che gli sarà più congeniale, e cioè se vorrà rischiare o vorrà essere più prudente. (vai alle domande)
22) Nel momento in cui andrò in pensione, se decidessi di ritirare il 50% della somma a me spettante ed il restante 50% volessi riceverlo mensilmente, come verrebbe calcolata la quota mensile? E nel frattempo il 50% non ritirato continuerebbe a maturare interessi?
La quota mensile, cioè la pensione complementare, che il socio riceverà al momento del pensionamento, verrà calcolata dalla Compagnia di Assicurazione con la quale PREVEDI avrà stipulato una convenzione, adottando gli stessi criteri previsti per il calcolo della pensione pubblica e di quella privata; la somma dipenderà da diverse variabili, tra cui: l’ammontare del capitale versato e gli interessi maturati; l’aspettativa media di vita di colui che andrà in pensione; il fatto se si scelga o no la reversibilità in favore di terzi. Nel frattempo, il 50% del capitale maturato (che via via diminuirà riscuotendo la quota mensile) continuerà ad essere investito dai gestori di PREVEDI e continuerà a maturare interessi. Inoltre, anche quando andrà in pensione, continuerà a mantenere la qualifica di socio, con tutti i diritti che questa comporta. (vai alle domande)

