RINNOVO CCNL
3 marzo 2022
Industria e Cooperazione
In data 3 marzo 2022 è stato rinnovato il CCNL Edilizia Industria e Cooperazione.
Nella pagina delle TABELLE PAGA è possibile scaricare i nuovi prospetti sia per gli Operai/Impiegati che per gli Apprendisti.
E' inoltre possibile scaricare la tabella di rimborso per la malattia infortunio (industria). Analogamente è possibile calcolare i rimborsi per gli altri settori.
E' possibile scaricare il testo dell'Accordo sottoscritto da questo link
SINTESI* ACCORDO RINNOVO
CCNL EDILIZIA INDUSTRIA E COOPERAZIONE
3 MARZO 2022
L'accordo
per il rinnovo del contratto dell'edilizia industria e cooperative,
firmato il 3 marzo 2022, scadrà il 30 giugno 2024, ed è stato
sottoscritto dai sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl,
Fillea-Cgil con Ance e Coop; prevede un aumento salariale
di 92 euro a parametro 100 (operaio comune) erogato in due tranche:
una dal mese di marzo, pari a 52 euro, e l'altra di 40 euro a luglio
2023. Le tabelle orarie e mensili
per gli operai e gli impiegati
della provincia di Foggia si possono scaricare nella sezione
"Tabelle paga in vigore" del sito della Cassa Edile di Capitanata.
Il nuovo Ccnl contiene importanti misure per contrastare il
sotto inquadramento: l'operaio comune e l'operaio
qualificato otterranno l'inquadramento più alto attraverso
la partecipazione a corsi di formazione oppure con un'anzianità
minima di settore, certificata presso il sistema delle Casse edili,
rispettivamente di 36 mesi di cui almeno 12 mesi presso lo stesso
datore di lavoro, per gli operai comuni, e di 48 mesi di cui 12 mesi
presso lo stesso datore di lavoro per gli operai qualificati.
Per professionalizzare i lavoratori sono previsti investimenti
significativi e la definizione di un Catalogo Formativo Nazionale,
offerti dal Formedil/CPT, con particolare attenzione al green
building e alla sostenibilità; per questo è previsto uno specifico
versamento aggiuntivo pari allo 0,20%, a partire
da ottobre 2022 e
comunque dopo aver messo in piedi i corsi. La qualificazione
professionale sarà certificata e riconosciuta al singolo lavoratore,
attraverso l'introduzione della Carta d'identità Professionale Edile
(CIPE).
Viene introdotto un "Premio di Ingresso nel Settore": dal 1° marzo
2022 ai giovani di età inferiore ai 29 anni, assunti come operai per
la prima volta nel settore, dopo 12 mesi di permanenza nella stessa
impresa, sarà riconosciuto un importo aggiuntivo di 100,00 euro. Il
premio non incide sugli istituti retributivi legali e contrattuali,
compreso il t.f.r.
Con il contratto nazionale si porta in tutta Italia all'1% il
contributo minimo per gli enti unificati formazione e sicurezza e si
istituisce un'anagrafe di tutti gli RLS eletti in ciascuna azienda.
È prevista la formazione sulla sicurezza cosiddetta di "richiamo":
ogni tre anni per tutti i lavoratori (invece dei 5 anni previsti
dalla normativa vigente); inoltre dovranno tenere una formazione
obbligatoria in materia di sicurezza (16 ore) anche gli impiegati
tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
In tema di rafforzamento della prevenzione delle malattie
professionali e degli infortuni vi sarà uno specifico piano
nazionale per la sorveglianza sanitaria tramite gli enti bilaterali,
a sostegno delle imprese che spesso, piccole o piccolissime, non
riescono concretamente a garantirla ai lavoratori. A livello
nazionale è previsto un investimento di 7,5 milioni di euro per
raggiungere questo obiettivo.
Con il "Patto di Cantiere" saranno registrate nelle Casse edili
tutte le imprese che entrano in cantiere, con verifica sulla
corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto
applicato e con la possibilità di offrire una formazione specifica
alla sicurezza a prezzi calmierati anche alle imprese che applicano
contratti diversi dall'edilizia nel cantiere.
Lo strumento della "contrattazione di anticipo" sarà esteso a tutte
le opere pubbliche superiori a 50 milioni di euro.
In tema di governo degli orari di lavoro si recepiscono le norme
contenute nei tre accordi sottoscritti da Governo e Sindacati: sia
per le grandi opere pubbliche che per le opere private di
particolare significato, si potrà ricorrere a lavorazioni a ciclo
continuo, h 24 e 7 giorni su 7, solo mediante l'attività minima di
4
squadre operanti su turni di massimo 8 ore a turno e previa
contrattazione collettiva. In questo modo si generalizza
un'organizzazione del lavoro e un governo degli orari di fatto che
mettono la salute e sicurezza e la creazione di occupazione al primo
posto.
Le parti si impegnano ad approvare lo Statuto del Fondo FNAPE
(Anzianità professionale edile) entro il 15 marzo 2022, per
permettere la sua istituzione dal 1° aprile 2022.
Dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore automaticamente le nuove
aliquote Ape regionali. Per la Puglia, tale aliquota è fissata al
3,04%.
Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di
140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1°
ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.
Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno
utilizzate per incrementare la formazione e le premialità.
I periodi di prova, in giorni di effettivo servizio, sono così
modificati:
Impiegati di 1ª cat. sup., 1ª cat. e 2ª cat. : 6 mesi
Impiegati di 4º livello, 3ª cat., 4ª cat. e 4ª cat. primo impiego: 3
mesi
Operai di 4º livello e specializzati: 30 giorni
Operai qualificati: 25 giorni
Altri operai: 15 giorni
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il decorso
del periodo di prova per gli operai è sospeso fino alla ripresa del
lavoro purché questa intervenga entro 30 giorni dalla relativa
comunicazione.
La trasferta regionale, fatte salve le regolamentazioni già in atto
nelle Regioni o che saranno attuate entro il 30 settembre 2022, dal
1° ottobre 2022 consentirà, anche nei cantieri di durata superiore a
3 mesi, all'impresa di effettuare tutti gli adempimenti per i suoi
lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di
provenienza. Dal 3° mese, il sistema informatico imputerà
automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione.
Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa
regolamentazione.
Per gli operai, i periodi di preavviso sono ora computati in giorni
lavorativi.
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di
ciascun mese considerandosi come maggior termine i giorni
eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà
o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno
successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le
dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni, per gli impiegati non in prova, la durata del
preavviso è la seguente:
fino al 5º anno di servizio:
1ª cat. super e 1ª cat.: 1 mese
2ª cat. e 4º liv.: 1 mese
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 15 giorni
dal 6º al 10º anno di servizio:
1ª cat. super e 1ª cat.: 2 mesi
2ª cat. e 4º liv.: 1 mese
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 1 mese
oltre il 10º anno:
1ª cat. super e 1ª cat.: 3 mesi
2ª cat. e 4º liv.: 2 mesi
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 1 mese
Il licenziamento e le dimissioni vanno comunicati per iscritto nel
rispetto delle norme di legge.
Il contratto a termine (lavoro a tempo determinato) è stipulato ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2015.
Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni
previste dall'art. 21 del suddetto decreto.
Durata del contratto a termine:
fino al 30 settembre 2022 possono essere stipulati contratti a
termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) per le
seguenti situazioni:
- avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non
programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti di età
superiore a 45 anni, di cassaintegrati, di disoccupati e inoccupati
da almeno 6 mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito
da almeno 6 mesi residenti in aree geografiche con tasso di
occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello
maschile.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il
diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai
lavoratori che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine,
abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi, più i 12 mesi
previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs.
n. 81/2015.
Le Parti sociali che hanno sottoscritto il rinnovo hanno rinviato
specifiche materie a protocolli successivi, che diventeranno parte
integrante del Ccnl, e anche alla contrattazione locale; di tali
accordi daremo successivamente notizia anche attraverso il sito
istituzionale non appena saranno operativi.
*NOTA BENE: La presente sintesi è stata compilata al solo scopo di
agevolare la diffusione dei contenuti dell'Accordo sottoscritto
dalle Parti sociali. In caso di errori, imprecisioni o controversie
fa fede il testo originale dell'Accordo, consultabile integralmente
anche sul
sito della CNCE, nonché le pubblicazioni ufficiali e le
interpretazioni autentiche delle
Parti sociali medesime.